Circolare24 del 26/01/1993

Impianti di protezione attiva anticendi.

593A0024.900 LN 5A 1MI 10 24 01/26/1993 9o1o2

Doc. 593A0024.900 di Origine Nazionale

                         emanato/a da : Ministro dell'Interno

riguardante :

ANTINCENDIO - Norme generali - Prevenzione e Protezione

 

SOMMARIO

 

TESTO

ALLEGATO

 

 

TESTO

Come è noto gli impianti di protezione attiva antincendio nel loro complesso costituiscono una delle misure fondamentali per il conseguimento delle finalità della prevenzione incendi.

In particolare tali impianti sono annoverati fra gli accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell’incendio a mezzo della sua rilevazione precoce e della estinzione rapida nella prima fase del suo sviluppo.

In considerazione pertanto dell’importanza che tali impianti rivestono, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni affinché in sede di esame dei progetti e di rilascio dei certificati di prevenzione incendi, venga particolarmente curato l’aspetto dell’impiantistica antincendio, anche in correlazione con le disposizioni legislative concernenti la sicurezza degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

In tale ottica si ravvisa l’opportunità che i Comandi Provinciale dei Vigili del Fuoco acquisiscono - fra la documentazione allegata all’istanza di approvazione preventiva dei progetti, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - il progetto particolareggiato degli impianti antincendio previsti dalle specifiche norme di sicurezza, ovvero richiesti dai Comandi stessi in virtù dell’articolo 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 per attività non normate.

Gli impianti in argomento dovranno essere progettati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendio e secondo la regola dell’arte.

Nel richiamare che questo Ministero per attività soggette a controllo ha già provveduto ad emanare normative relative a tipi di impianto, a caratteristiche generali e a prestazioni specifiche, si rende noto che sono in via di recepimento con decreti ministeriali, le norme tecniche UNI-VV.F, i cui estremi si riportano in allegato, e che nelle norme del recepimento stesso, definendo compiutamente caratteristiche e prestazioni di impianti realizzati secondo dette norme rispondenti alla regola d’arte.

Il progetto dovrà essere redatto allegando una serie di elaborati tecnici necessari per ottenere una completa visione degli impianti antincendio che costituiscono quali:

- schema a blocchi dell’impianto con rappresentazione delle parti principali;

- disegni planimetrici, in scala opportuna, con la rappresentazione grafica degli impianti e del tipo di installazione, con l’ubicazione delle attrezzature di protezione attiva e dei comandi dell’impianto, con specifico riferimento ai singoli ambienti da proteggere;

- relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e consistenza degli impianti e relative indicazioni sul calcolo analitico effettuato secondo le norme di riferimento.

Gli elaborati grafici e la relazione tecnica dovranno essere redatti facendo uso dei simboli grafici e della terminologia contenuta nel D.M. 30 novembre 1983 e debitamente firmati da professionisti regolarmente abilitati nell’ambito delle specifiche competenze.

Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi i Comandi Provinciali, anche per quanto attiene gli impianti di protezione attiva antincendio ed i relativi componenti, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potranno richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti autorizzati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 1, 2° comma della legge 7 dicembre 1984, n. 818; dovranno inoltre acquisire la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendio e secondo la regola dell’arte. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla ditta installatrice secondo il modello allegato al D.M. 20 febbraio 1992 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 1992).

Fermo restando quanto innanzi detto, per gli impianti antincendio negli edifici di civile abilitazione con altezza in gronda superiore a 24 m, soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982, si richiama l’attenzione sull’obbligatorietà del rispetto del disposto normativo del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 in correlazione con le disposizioni di cui all’art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

 

ALLEGATO

Norme UNI-VV.F. relative a componenti di impianti:

- UNI-VV.F. 9485 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti a colonna soprasuolo in ghisa.

- UNI-VV.F. 9486 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti sottosuolo in ghisa.

- UNI-VV.F. 9487 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1.2 MPa.

- UNI-VV.F. 9488 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni semirigide DN 20 e 25 per naspi antincendio.

- UNI-VV.F. 9491 - Apparecchiature per estinzione incendi , impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, erogatori (sprinkler).

 

Norme UNI-VV.F. relative a impianti:

- UNI-VV.F. 9489 - Apparecchiature per estinzione incendi , impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, (sprinkler).

- UNI-VV.F. 9490 - Apparecchiature per estinzione incendi - Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.

- UNI-VV.F. 9494 - Evacuatori di fumo e calore: caratteristiche, dimensionamento e prove.

- UNI-VV.F. 9795 - Sistemi fissi automatici di rilevazione segnalazione manuale d’incendio.

 

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