Circolare n° 24 del 26/01/1993
Impianti di protezione attiva anticendi.
593A0024.900 LN 5A 1MI 10 24 01/26/1993 9o1o2
Doc. 593A0024.900 di Origine Nazionale
emanato/a
da : Ministro dell'Interno
riguardante :
ANTINCENDIO - Norme generali - Prevenzione e Protezione
SOMMARIO
TESTO
ALLEGATO
TESTO
Come è noto gli
impianti di protezione attiva antincendio nel loro complesso costituiscono una
delle misure fondamentali per il conseguimento delle finalità della prevenzione
incendi.
In particolare tali impianti sono annoverati fra gli
accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell’incendio a
mezzo della sua rilevazione precoce e della estinzione rapida nella
prima fase del suo sviluppo.
In considerazione pertanto dell’importanza che tali impianti
rivestono, si ritiene necessario fornire le seguenti
indicazioni affinché in sede di esame dei progetti e di rilascio dei
certificati di prevenzione incendi, venga particolarmente curato l’aspetto dell’impiantistica
antincendio, anche in correlazione con le disposizioni legislative concernenti
la sicurezza degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.P.R. 6
dicembre 1991, n. 447.
In tale ottica si ravvisa l’opportunità che i Comandi Provinciale
dei Vigili del Fuoco acquisiscono - fra la documentazione allegata all’istanza di approvazione preventiva dei progetti, per le
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - il progetto
particolareggiato degli impianti antincendio previsti dalle specifiche norme di
sicurezza, ovvero richiesti dai Comandi stessi in virtù dell’articolo 3 del
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 per attività non normate.
Gli impianti in argomento dovranno essere progettati nel
rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendio e secondo
la regola dell’arte.
Nel richiamare che questo Ministero per attività soggette a
controllo ha già provveduto ad emanare normative relative a
tipi di impianto, a caratteristiche generali e a prestazioni specifiche, si
rende noto che sono in via di recepimento con decreti ministeriali, le norme
tecniche UNI-VV.F, i cui estremi si riportano in allegato, e che nelle norme
del recepimento stesso, definendo compiutamente caratteristiche e prestazioni
di impianti realizzati secondo dette norme rispondenti alla regola d’arte.
Il progetto dovrà essere redatto allegando una serie di elaborati tecnici necessari per ottenere una completa
visione degli impianti antincendio che costituiscono quali:
- schema a blocchi dell’impianto con rappresentazione delle
parti principali;
- disegni planimetrici, in scala opportuna, con la
rappresentazione grafica degli impianti e del tipo di installazione,
con l’ubicazione delle attrezzature di protezione attiva e dei comandi
dell’impianto, con specifico riferimento ai singoli ambienti da proteggere;
- relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e
consistenza degli impianti e relative indicazioni sul calcolo analitico effettuato secondo le norme di riferimento.
Gli elaborati grafici e la relazione tecnica dovranno essere
redatti facendo uso dei simboli grafici e della terminologia contenuta nel D.M.
30 novembre 1983 e debitamente firmati da professionisti regolarmente abilitati
nell’ambito delle specifiche competenze.
Ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi i Comandi Provinciali, anche per quanto
attiene gli impianti di protezione attiva antincendio ed i relativi componenti,
oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potranno
richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti autorizzati
ed iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 1,
2° comma della legge 7 dicembre 1984, n. 818; dovranno inoltre acquisire la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle
specifiche norme di sicurezza antincendio e secondo la regola dell’arte. Tale
dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla ditta installatrice secondo il
modello allegato al D.M. 20 febbraio 1992 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 1992).
Fermo restando quanto innanzi detto, per gli impianti antincendio
negli edifici di civile abilitazione con altezza in gronda superiore a 24 m,
soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del punto 94 del D.M. 16
febbraio 1982, si richiama l’attenzione sull’obbligatorietà del
rispetto del disposto normativo del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 in
correlazione con le disposizioni di cui all’art. 14 della legge 5 marzo 1990,
n. 46.
ALLEGATO
Norme UNI-VV.F. relative a
componenti di impianti:
- UNI-VV.F. 9485 - Apparecchiature
per estinzione incendi - Idranti a colonna soprasuolo in ghisa.
- UNI-VV.F. 9486 - Apparecchiature
per estinzione incendi - Idranti sottosuolo in ghisa.
- UNI-VV.F. 9487 - Apparecchiature
per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per
pressioni di esercizio fino a 1.2 MPa.
- UNI-VV.F. 9488 - Apparecchiature
per estinzione incendi - Tubazioni semirigide DN 20 e 25 per naspi antincendio.
- UNI-VV.F. 9491 -
Apparecchiature per estinzione incendi , impianti fissi di estinzione
automatici a pioggia, erogatori (sprinkler).
Norme UNI-VV.F. relative a
impianti:
- UNI-VV.F. 9489 - Apparecchiature
per estinzione incendi , impianti fissi di estinzione automatici a pioggia,
(sprinkler).
- UNI-VV.F. 9490 - Apparecchiature
per estinzione incendi - Alimentazioni idriche per impianti automatici
antincendio.
- UNI-VV.F. 9494 - Evacuatori di
fumo e calore: caratteristiche, dimensionamento e prove.
- UNI-VV.F. 9795 - Sistemi fissi
automatici di rilevazione segnalazione manuale d’incendio.
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