Doc. 394B0626.900 di Origine Nazionale
e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 265 del 12/11/1994
riguardante :
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Igiene del lavoro - Norme generali
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro -
Disposizioni generali
SOMMARIO
NOTE
TESTO
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.- Campo di applicazione.
Art. 2. - Definizioni.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Art. 12. - Disposizioni generali.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
Art. 15. - Pronto soccorso.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
Art. 17. - Il medico competente.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Art. 20. - Organismi paritetici.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
Art. 25. - Coordinamento.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D e f i n i z i o n i.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - D e f i n i z i o n i.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
Art. 37. - Informazione.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40. - D e f i n i z i o n i.
Art. 41. - Obbligo di uso.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.
Art. 46. - Norma transitoria.
TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.
Art. 47. - Campo di applicazione.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
Art. 49. - Informazione e formazione.
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo d applicazione.
Art. 51. - D e f i n i z i o n i.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
Art. 56. - Informazione e formazione.
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
Art. 61. - D e f i n i z i o n i.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 65. - Misure igieniche.
Art. 66. - Informazione e formazione.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici.
Art. 76. - Comunicazione.
Art. 77. - Autorizzazione.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 80. - Misure igieniche.
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi industriali.
Art. 84. - Misure di emergenza.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di decesso.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti
e dagli installatori.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico competente.
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
Art. 98. - Norma finale.
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.
10).
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individuale.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei
settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere
a disposizione attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
ALLEGATO VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono
comportare la presenza di agenti biologici.
ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico.
ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici classificati.
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi industriali.
- § -
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può
essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa,
non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare
le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale
azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15. - Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività
e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito
il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia
di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno
o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di
cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione
alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente
e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente
e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.
Art. 17. - Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio,
alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro,
di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria
e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione
a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli
rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici
e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni
e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua
le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata
ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio
di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al
capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art.
16, comma 2, [....], esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi
gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento
dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività
di medico competente [....] qualora esplichi attività
di vigilanza.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato
il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori
al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato
o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così
come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda
al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti
per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti,
stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione
del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma
4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione
pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è
il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino
a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201
a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale
di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di
cui all'art.22, comma 7.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore
di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della
sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché
al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera
o).
Art. 20. - Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali
o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa
in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente
e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere
a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1,
comma 3.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro [....] assicura che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3,
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro
e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di
sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza
devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui
al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici
di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza
e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto
delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria
locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente
per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea
e marittima e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per
quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
e in ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità
di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione
della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze
armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri,
nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, l'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore
estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto
italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono
attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni
dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti
che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25. - Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare
unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995,
n. 547, è soppresso.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità
di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri
di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi
di sicurezza [....];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le
parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica
e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per
assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art.
8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché
per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi,
e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre
il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa
sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione
dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza
e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma
3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché
ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro,
sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo
si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro
luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque
accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola
o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato
II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso,
di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie
di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati
od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro
già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi
sanitari e di igiene personale.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni
di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio
1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio
o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi
dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di
cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure,
nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o
ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo
di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione
o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
[...].
5. L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al
lavoro nelle aziende" è soppressa la parola "industriali".
6. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
11. L'art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa
ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione,
la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità
di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai
fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature
di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza
ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,
il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali
compiti.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni
di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure
tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente
a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa
in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire modalità
e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956,
n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 37. - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di
lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione
e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di
utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze
e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono
un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati
ad altre persone.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40. - D e f i n i z i o n i.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati
a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
Art. 41. - Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati
o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé
un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più
DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal
fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei
DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera
b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione [....]
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art.
45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti
previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai
vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali
in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento
per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività
e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei
DPI.
Art. 46. - Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre
2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri
Paesi della Comunità europea.
TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.
Art. 47. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano
la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni
dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese
le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un
carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre
ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare
la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi
ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi
i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di
un carico ad opera dl lavoratore non può essere evitata, il datore
di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia
quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e
di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio,
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale
attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti
alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in
cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono
se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto
conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata,
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative
che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art. 51. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale
in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana
lavorativa.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art.
4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della
somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti
l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente
di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro
ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione
di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici
minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi
la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa
della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a
tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare
il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario
di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi
che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti alle attività
di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori
che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti
a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione
in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di
lavoro.
Art. 56. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello
stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei
videoterminali.
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione
del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato
VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma
1 entro il 1° gennaio 1997.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato
VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative
e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature
dotate di videoterminali.
TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni
a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate
dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle
radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica.
Art. 61. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE,
è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o
la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della
direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45:
"Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione";
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché
una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato
VIII.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno
sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò
è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento
che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno
nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione
dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò
è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei
lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua
una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della
quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi
di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse
vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e,
qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma
polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o
ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di
cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con
i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato VIII,
con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi
di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni
e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma
1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini
della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al
comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle
varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni
non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni
in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori
che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la
loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più
vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia
delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi
di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato
VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature
e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati
in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione
a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati
ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi
da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano
custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi,
prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro
di cui all'art. 64, lettera b).
Art. 66. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione,
i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari
dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi
e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare
per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e
sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati
in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati
e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto
prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui
possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed
ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non
può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è
limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza
il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate
per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione,
per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori
addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree
anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse
ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è
in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle
lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato
un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze
degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti
in modo analogo ad un stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione
della concentrazione dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale
è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che
ne cura a tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per
la sicurezza hanno accesso a detto registro.
[....]
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore
per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza
competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia
del registro di cui al comma 1;
c) comunica, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con
le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna
all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
le relative cartelle sanitarie e di rischio [....];
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro
di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente
per territorio. Consegna all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio [....];
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio [....];
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio [....] ed al rappresentante
per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui
al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio [....] sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul
lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività
che espone ad agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1 e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano
casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad
agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio
nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate
le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione
e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di
cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione
CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma
1.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso di sostanze o preparai ai quali è
attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Può provocare
il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione",
il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione
tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle
sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
91 è soppresso.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno,
in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate
da organismi pluricellulari.
Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda
del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie
in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco
probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma
sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori
e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;
non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può
essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati,
esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due
possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei
gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. - Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano
uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di
attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del
gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa
del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta
si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro
in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui
al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art.
4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma
1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista
per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici
del gruppo 4.
Art. 77. - Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria
attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione
del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità
sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata
di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una
delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma
1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico
del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego
di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente
per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione
di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce
ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali
è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di
cui ai commi 1 e 4.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art. 4,
comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative,
ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono
presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato
XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla
base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75,
commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore,
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa
svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica,
ed adotta, in relazione ai rischi accertati,
le misure protettive e preventive di cui al presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma
1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare
con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori
agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3,
e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione
di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai
seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione
ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure
preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4,
nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione
della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al
comma 5.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua
misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione
degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al
rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali
qualora on sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X,
e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni
di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori
del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni
di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80. - Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura
che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce
con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari
e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare
o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati
da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di
lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti
e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro
in cui c'è rischio di esposizione.
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede
di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile
presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali
e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta
in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce
e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare,
decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità,
i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono,
o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del
gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il
rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto
6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3
o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad
animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore
di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato
XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione
da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali
da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici
non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità,
sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure
di contenimento più elevate.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto
6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi
2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle
elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art.
82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
Art. 84. - Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente
di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei
mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante
per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle
misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio
alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti
biologici.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del
gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare
per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei
rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli
su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione
dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per
motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che
non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione,
da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art.
8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro
effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art.
78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI nonchè sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione
e della non vaccinazione.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali
casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma
1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore
di sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno
richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio
la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma
1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna
al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio [....];
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto
superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo
di vigilanza competente per territorio copia del medesimo registro
nonché le cartelle sanitarie e di rischio [....];
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività
che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio [....];
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio [....], ed al rappresentante
per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui
al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e le cartelle sanitarie e di rischio [....] sono conservate
dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL
fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono
provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con
recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele
a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. L documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa
con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva
permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati
di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero
di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono
all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello
e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché
le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma
2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione
degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7
e 11, primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera
a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere
b), d), e), h), l), n) e q);
7, comma 2; 12, commi 1 lettere d) ed e) e 4;
15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3,
4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41;
43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5;
48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2;
68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78, comma
2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2;
86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere
b) e c), 5 lettere c), f), g), i),
m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere
a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed
f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma
1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi
1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi
2 e 3; 87, commi 3 e 4.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere
b), d), e), h), l), n) e q);
7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e)
e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi
3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a),
b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1
e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1
e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere c),
f), g), i) e m); 7, commi 1 lettera b)
e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere a) e c); 21; 37; 43,
comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e
dagli installatori.
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino
a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b),
d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere
e), f), g) ed i), nonché del comma 3;
[...].
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila
a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma
2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma
1.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80,
comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a lire trecentomila.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre
il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente
i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla
frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma
restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma
2, lettere a), b) e c).
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di
cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo
4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari.
Art. 98. - Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente
decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.
10).
================================================================
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
================================================================
__________
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti,
delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché
del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro
devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e
se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente
accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta
e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più
locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e
di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili
con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti
i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti
i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente
accessibile.
ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individuale.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori
pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie,
retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc.,
in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette,
infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o
adattabili a caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
contro le aggressioni chimiche
per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di salvataggio;
- grembiuli di protezione contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI DI PROTEZIONE
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli, ecc.);
- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi
infrarossi;
- indumenti di protezione contro il calore;
- indumenti di protezione contro il freddo;
- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti antigas;
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti;
- coperture di protezione.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei
settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere
a disposizione attrezzature di protezione individuale.
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità
di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio
di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni
di demolizione
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande
altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie
e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento
di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e
nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in
acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura
a maglio e a stampo, nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge
e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli
2. PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio
di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande
altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche
in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi
condotte, gru, caldaie e impianti elettrici
- Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di
aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di trasformazione e di manutenzione
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi,
stabilimenti metallurgici, impianti di ucinatura a maglio e a stampo, impianti
di pressatura a caldo e di trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione
e finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria
della ceramica
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali
da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici
di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali
che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità
delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di laser
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati
a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza
di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas
di altoforno
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile
che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile
la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della
rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante
5. PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici
- Attività del personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del terreno
- Lavori nel legname e nei tessili
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza
o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano
mossi in direzione del corpo
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista
il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione
e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori
9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
- Manipolazione di emulsioni
- Concia di pellami
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO.
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio
tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione
del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare
lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto .
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità
di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per
lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o
di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione
manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la
manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività .
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare
se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo
frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
Osservazione preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare
gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro
e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE
a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di
rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma
chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra
i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento
o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo
devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale
e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente
per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un
piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia
all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire
al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire
un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere
ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili
dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di
dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo,
della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere
collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della
testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una
posizione comoda.
e) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una
certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che
vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti
operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro)
devono garantire un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato
tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro
e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature
devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto
di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e
delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose
quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide,
nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano
riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro
deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto
di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione
verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre
un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro
elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto
di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o
allorchè questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni
che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore
di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello
di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei
lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un ritmo adeguato
agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.
1. Produzione d'auramina col metodo Michler.
2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti
nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il
raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono
comportare la presenza di agenti biologici.
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con
prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento
e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi
i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico.
~
ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici classificati.
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è
noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati
a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e
piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati
non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato
dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti
sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre
cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa,
stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto
nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3 e 4
dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità
per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate
nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica
che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla
salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici,
è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi
dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti,
il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non
è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio
da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora
non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti
almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie
nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con asterisco (*)
o con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio
di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria.
Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi
impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui
ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII,
assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo
2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti
si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere
infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che
possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è
disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno
conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato
in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere
conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività
comportanti rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
BATTERI
e organismi simili
NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione
" spp " si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.
==========================================================
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Actinobacillus 2
actinomycetemcomitans
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces pyogenes 2
Actinomyces spp 2
Arcanobacterium haemolyticum 2
(Corynebacterium haemolyticum)
Bacillus anthracis 3
Bacteroides fragilis 2
Bartonella bacilliformis 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
Chlamydia psittaci
(ceppi non aviari) 2
Chlamydia psittaci
(ceppi aviari) 3
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridium spp 2
Corynebacterium diphtheriae 2 T,V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium 2
pseudotuberculosis
Corynebacterium spp 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu 2
(Rickettsia sennetsu)
Ehrlichia spp 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp 2
Enterococcus spp 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (ad eccezione
dei ceppi non patogeni) 2
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae 2
(Legionella)
Francisella tularensis 3
(Tipo A)
Francisella tularensis 2
(Tipo B)
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2
Haemophilus spp 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp 2
Leptospira interrogans 2
(tutti i serotipi)
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium/intra-
cellulare 2
Mycobacterium bovis (ad
eccezione del ceppo BCG) 3 V
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3(*)
Mycobacterium paratuberculosis 2
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3(*)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp 2
Prevotella spp 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Pseudomonas mallei 3
Pseudomonas pseudomallei 3
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3(*)
Rickettsia canada 3(*)
Rickttsia conorii 3
Rickettsia montana 3(*)
Rickettsia typhi
(Rickettsia mooseri) 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia spp 2
Rochalimaea quintana 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3(*) V
Salmonella
(altre varietà serologiche) 2
Serpulina spp 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae
(Tipo 1) 3(*) T
Shigella sonnei 2
Shigella flexneri 2
Staphylococcus aureus 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus pneumoniae 2
Streptococcus pyogenes 2
Streptococcus spp 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp 2
Vibrio cholerae
(incluso El Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2
Vibrio spp 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp 2
==========================================================
VIRUS (*)
==========================================================
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Adenoviridae 2
Arenaviridae
Virus Junin 4
Virus Lassa 4
Virus della corio-
meningite linfocitaria
(ceppi neurotropi) 3
Virus della corio-
meningite linfocitaria
(altri ceppi) 2
Virus Machupo 4
Virus Mopeia e altri
virus Tacaribe 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Virus Bunyamwera 2
Virus Oropouche 3
Virus dell'encefalite
Californiana 2
Hantavirus:
Hantaan (febbre
emorragica coreana) 3
Seoul-Virus 3
Puumala-Virus 2
Prospect Hill-Virus 2
Altri hantavirus 2
Nairovirus:
Virus della febbre
emorragica di Crimea/Congo 4
Virus Hazara 2
Phlebovirus:
Febbre della Valle del
Rift 3 V
Febbre a flebotomi 2
Virus Toscana 2
Altri bunyaviru noti come
patogeni 2
Caliciviridae
Norwalk-Virus 2
Altri Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae
Virus Ebola 4
Virus di Marburgo 4
Flaviviridae
Encefalite d'Australia
(Encefalite della Valle 3
Murray)
Virus dell'encefalite da
zecca dell'Europa centrale 3(**)
V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virus della dengue tipi 1-4 3
Virus dell'epatite C 3(**)
D
Encefalite B giapponese 3 V
Foresta di Kyasanur 3 V
Louping ill 3(**)
Omsk (a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Encefalite verno-estiva russa
(a) 3 V
Encefalite di St. Louis 3
Virus Wesselsbron 3(**)
Virus della Valle del Nilo 3
Febbre gialla 3 V
Altri flavivirus noti per
essere patogeni 2
Hepadnaviridae
Virus dell'epatite B 3(**) V,D
Virus dell'epatite D (Delta)
(b) 3(**) V,D
Herpesviridae
Cytomegalovirus 2
Virus d'Epstein-Barr 2
Herpesvirus simiae (B virus) 3
Herpes simplex virus tipi
1 e 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Virus linfotropo B dell'uomo
(HBLV-HHV6) 2
Orthomyxoviridae
Virus influenzale tipi
A, B e C 2 V(c)
Orthomyoviridae trasmesse
dalle zecche: Virus Dhori 2
e Thogoto
Papovaviridae
Virus BK e JC 2 D(d)
Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)
Paramyxoviridae
Virus del morbillo 2 V
Virus degli orecchioni 2 V
Virus della malattia di
Newcastle 2
Virus parainfluenzali tipi
1-4 2
Virus respiratorio
sinciziale 2
Parvoviridae
Parvovirus dell'uomo (B 19) 2
Picornaviridae
Virus della congiuntivite
emorragica (AHC) 2
Virus Coxsackie 2
Virus Echo 2
Virus dell'epatite A (ente-
rovirus dell'uomo tipo 72) 2 V
Virus della poliomelite 2 V
Rhinovirus 2
Poxviridae
Bufalopox virus (e) 2
Cowpox virus 2
Elephantpox virus (f) 2
Virus del nodulo dei
mungitori 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus (g) 2
Vaccinia virus 2
Variola (major & minor)
virus 4 V
Whitepox virus (" variola
virus ") 4 V
Yatapox virus (Tana & Yaba) 2
Reoviridae
Coltivirus 2
Rotavirus umano 2
Orbivirus 2
Reovirus 2
Retroviridae (h)
Virus della sindrome di
immunodeficienza umana 3 D
(AIDS)
Virus di leucemie umane e
cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3 D
Rhabdoviriae
Virus della rabbia 3(**) V
Virus della stomatite
vescicolosa 2
Togaviridae
Alfavirus:
Encefalomielite equina dell'
America dell'est 3 V
Virus Bebaru 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3
Virus Ònyong-nyong 2
Virus del fiume Ross 2
Virus della foresta di
Semliki 2
Virus Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Encefalomielite equina dell'
America dell'ovest 3 V
Encefalomielite equina del
Venezuela 3 V
Altri alfavirus noti 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toroviridae 2
Virus non classificati
Virus dell'epatite a tras-
missione ematica non ancora 3(**) D
identificati
Virus dell'epatite E 3(**)
Agenti non classici associati
con (i):
Malattia di Creutzfeldt-
Jakob 3(**) D(d)
Sindrome di Gerstmann-
Straeussler-Scheinker 3(**) D(d)
Kuru 3(**) D(d)
==========================================================
__________