Decreto Ministeriale569 del 20/05/1992

Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.

492H0569.900 LN 4H 1MBCA 34 569 05/20/1992 GU 52 03/04/1993 9o7o6

Doc. 492H0569.900 di Origine Nazionale

emanato/a da : Ministro dei Beni Culturali e dell'Ambiente

e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana52 del 04/03/1993

riguardante :

ANTINCENDIO - Edifici civili - Archivi - Biblioteche - Locali di culto - Edifici pregevoli

 

SOMMARIO

 

NOTE

TESTO

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 1. Campo di applicazione. -

Art. 2. Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento. -

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art. 3. Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza. -

Art. 4. Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa. -

Art. 5. Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici. -

Art. 6. Depositi. -

Art. 7. Aree a rischio specifico. -

Art. 8. Impianti elettrici. -

Art. 9. Mezzi antincendio. -

Capo III - Prescrizioni per la gestione.

Art. 10. Gestione della sicurezza. -

Art. 11. Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza. -

Art. 12. Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto. -

Capo IV - Prescrizioni particolari per attività con superficie non superiore a 400 metri quadrati.

Art. 13.

Capo V - Deroghe.

Art. 14. Deroghe. -

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 15. Norme transitorie. -

Art. 16. Disposizioni finali. -

 

- § -

NOTE

Si ritiene utile riportare anche la premessa del presente D.M.

Art. 3, comma 3: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1993, n. 98 .

Capo IV: il Capo è stato così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 25 agosto 1993, n. 199 .

- § -

 

TESTO

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO.

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184);

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1984, n. 338);

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98);

Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito nella legge 13 aprile 1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49 e Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1987, n. 91);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988);

Visto l'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo regolarmente predisposto dalle due amministrazioni proponenti; modifiche, che sono state arrecate al testo medesimo, salvo che per gli argomenti indicati nei due seguenti punti a) e b) e per la serie dei motivi appresso esposti:

a) per la necessità che la norma regolamentare corrisponda all'attuale situazione di fatto, nell'art. 1 è stato omesso il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche sono ancora in corso di definizione;

b) il testo regolamentare originario appare, negli articoli appresso indicati, più rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma regolamentare medesima è volta:

1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validità e ai limiti temporali dei provvedimenti di deroga già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario ribadisce chiaramente la provvisorietà delle deroghe medesime e prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale rinnovo;

2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione dei locali, in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, non è generale, ma riguarda i locali contigui ove si svolgono attività diverse assoggettate alla normativa antincendio, risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessità di prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica è opportuno mantenere l'espressione "caratteristiche REI";

3) nell'art. 5, quinto comma, appare utile mantenere l'indice fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, come misura del carico di incendio da non superare;

4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza operativa, mantenere l'attributo di "tecnico" al responsabile della sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal terzo comma dell'articolo medesimo, dalla natura dei compiti di supervisione e controllo del direttore del museo, indicati dal secondo comma dell'articolo stesso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, della citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 25 gennaio 1992;

Adottano il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre:

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 1. Campo di applicazione. -

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1939, n. 184) e, successive modificazioni e integrazioni.

2. Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2. Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento. -

1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purché queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.

2. Le attività descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 (pubblicata alle pagine 36 e seguenti del volume "Norme di prevenzione incendi" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attività, indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, citato nel comma 1 del presente articolo.

4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi, nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.

6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art. 3. Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza. -

1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumità nel caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro.

2. Al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere individuato il tratto più breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d'uscita valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo ("modulo uno" cm 60).

4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.

6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.

Art. 4. Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa. -

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attività soggette che non abbiano relazione con l'attività principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.

Art. 5. Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici. -

1. E' vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.

2. E' vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l'attività di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.

3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.

4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.

5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:

a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;

b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;

c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1984, n. 234).

Art. 6. Depositi. -

1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.

2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola devono essere chiuse.

3. Nei depositi, il cui carico d'incendio è superiore a 50 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico.

Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.

4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o numero due ricambi d'aria ambiente per ora con mezzi meccanici.

Art. 7. Aree a rischio specifico. -

1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1.

2. Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento.

Art. 8. Impianti elettrici. -

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.

2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.

3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.

Art. 9. Mezzi antincendio. -

1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento. Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.

2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.

3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di due colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività, eccetto in quei locali dove la presenza di acqua può danneggiare irreparabilmente il materiale esposto.

4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti.

5. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere istallato un attacco di mandata per autopompe.

6. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.

7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali.

Capo III - Prescrizioni per la gestione.

Art. 10. Gestione della sicurezza. -

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

2. Il responsabile dell'attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:

a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente art. 3, comma 3;

b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;

c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.

3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli, di cui all'art. 11, comma 6;

b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.

In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;

c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;

d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;

e) siano eseguite, per il personale addetto all'attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.

4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio.

Art. 11. Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza. -

1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.

2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:

a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;

b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;

c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);

d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;

e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.

4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.

5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:

a) scale e vie di esodo;

b) mezzi di estinzione;

c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;

d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;

e) impianti e locali a rischio specifico.

6. Il responsabile dell'attività, nominato ai sensi del precedente art. 10, comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendi, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 12. Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto. -

1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiali ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.

2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle di discarico dei liquami devono essere realizzate con modalità idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.

Capo IV - Prescrizioni particolari per attività con superficie non superiore a 400 metri quadrati.

Art. 13.

1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati.

2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2, l'art. 6, commi 1 e 2, l'art. 7, comma 1, l'art. 8, commi 1 e 2, l'art. 9, comma 1, l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12.

3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonché quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo periodo.

Capo V - Deroghe.

Art. 14. Deroghe. -

1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, può essere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1, deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente per territorio, per il quale si applica l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 15. Norme transitorie. -

1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16. Disposizioni finali. -

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

 

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